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● – EPIDEMIA COLPOSA? di Renato Bagnoli.

Pubblicato da in Renato Bagnoli ·
Cosa potrebbe rischiare chi non rispetta le norme cautelari emanate allo scopo di contenere il rischio di trasmissione del virus come quelle contenute nel DPCM del 13 ottobre relative alla possibilità di poter ospitare in casa propria non più di 6 invitati, non congiunti o conviventi, per una cena, una ricorrenza o una festicciola e a indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie?.
 
Che valore giuridico hanno raccomandazioni come quelle emanate?. Cosa rischierebbero i potenziali trasgressori a queste regole “raccomandate”?.
 
C’è qualche rischio di natura penale nascosto in questi consigli del nostro Presidente?. Sono solo “Consigli per gli acquisti” come quelli che era solito elargire Maurizio Costanzo o qualcosa di più serio?.
 
Questa è un’altra di quelle domande idiote e farneticanti che vorrei sottoporre a coloro che invece hanno sempre le idee chiare.
 
Si possono fare Leggi o Decreti che contengono “consigli”, suggerimenti o raccomandazioni”? E in caso affermativo, visto che è stato fatto, che valore avrebbero?.
 
D’istinto verrebbe da rispondere che non hanno nessun valore giuridico e che sembrerebbe esserci un’anomalia nell’ultimo Decreto del Presidente Conte.
 
A pensarci bene però è un’anomalia che potrebbe avere risvolti penali.
 
Il mancato rispetto di questa raccomandazione, posta a tutela di beni fondamentali quali la vita e l'incolumità dell'uomo, potrebbe prevedere di doverne poi rispondere sia penalmente che civilmente?.
 
Le norme cautelari possono essere scritte o non scritte.
 
Le prime fanno riferimento a leggi, decreti, ordinamenti o discipline mentre quelle non scritte alla diligenza e alla prudenza di ciascuno.
 
La loro violazione, nel diritto penale è un requisito oggettivo della colpa e chi trasgredisce potrebbe rispondere di responsabilità colposa o generica.
 
Il nostro ordinamento distingue diverse forme di colpa, che si differenziano in base alla tipologia della regola cautelare violata. La colpa consiste sempre nella violazione di un comportamento attento alle conseguenze della propria azione.
 
La colpa generica fa riferimento all’art.43 c.p.: “il fatto colposo oltre a essere non voluto deve essere conseguenza di negligenza, imprudenza, imperizia”.
 
Le regole che ognuno deve eseguire fanno parte di un bagaglio sociale e culturale che si richiede a tutti i cittadini.
 
Ad esempio: in una giornata di pioggia non c’è nessuna regola scritta che stabilisce che quando apriamo l’ombrello dobbiamo stare attenti a non accecare chi ci sta davanti, ma questa regola rientra nel bagaglio culturale di tutti. Se così facendo, provochiamo una lesione a qualcuno rispondiamo a titolo di colpa generica. In questo caso particolare saremmo stati negligenti. Il soggetto diligente prima di aprire l’ombrello si accerta di poterlo fare senza ledere nessun altro soggetto.
 
Violare la raccomandazione prevista nel DPCM potrebbe far scattare una responsabilità colposa?. Chi trasgredisce potrebbe dover rispondere del reato di epidemia colposa?.
 
L’art. 452 del c.p. “Delitti colposi contro la salute pubblica”: “Chiunque commette per colpa alcuno dei fatti contenuti negli artt. 438 o 439 è punito con la reclusione da 3 a 12 anni nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscono la pena di morte”.
 
Si applica quando vi sia stata imperizia, imprudenza o negligenza, le quali devono valutarsi in rapporto alla qualifica ed all’attività in concreto svolta dall’agente, sulla base delle quali viene poi commisurato il modello di diligenza media.
 
Art 438 c.p. “Epidemia”: Chiunque cagiona un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l’ergastolo. Se dal fatto deriva la morte di più persone si applica la pena (di morte).
 
Se a seguito di una festa privata, che non ha rispettato le raccomandazioni, dovesse partire un focolaio importante, si potrebbe correre il rischio di doverne rispondere penalmente?.
 
Probabilmente questo mio post sarà etichettato come un’altra idiozia… ma meglio non rischiare.
 
 
Renato Bagnoli



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