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• - UN “INCARICO” SCONVENIENTE. a cura dei Consiglieri di minoranza.

Pubblicato da in Insieme per Tuscania ·
Apprendiamo dal sito istituzionale del comune di Tuscania dell’esistenza di un atto, approvato il 29 aprile 2016, che regolamenta l’affidamento degli incarichi ai legali.
 
Secondo le previsioni di codesto regolamento, per incarichi ad avvocati  per importi superiori ai 4.000 euro, occorrerebbe una procedura comparativa visto che per esclusione si intenderebbe che soltanto per importi inferiori a tale limite vi sarebbe la facoltà di ricorrere ad affidamento diretto.


 
Leggiamo invece che è stata pubblicata sull’Albo Pretorio la delibera n. 259 del 19.12.2019 con la quale sembrerebbe essere stato conferito un incarico legale per un importo complessivo di 8.023 euro. Quindi importo superiore a quello indicato nel regolamento comunale senza che all’interno dell’atto sia possibile rinvenire traccia della presunta comparativa e non siano state indicate, nel caso il professionista non fosse inserito nell’Albo comunale, aperto ai professionisti esercenti l’attività di assistenza e patrocinio legale a cui ricorrere, le motivazioni relative alla particolare professionalità richiesta o a esigenze derivanti da incompatibilità legate alle vigenti norme di legge.
 
 
Nei prossimi giorni, pertanto, chiederemo al responsabile del procedimento se è stata effettuata una procedura comparativa e, in caso affermativo, copia di tutti i preventivi pervenuti per sapere quali fossero state le offerte e capire il motivo a seguito del quale si sia pervenuti alla scelta del professionista incaricato.
 
 
Aggiungiamo anche che al professionista incaricato sembrerebbero essere stati conferiti altri incarichi da parte dell’amministrazione comunale e che costui parrebbe intrattenere rapporti di condivisione e amicizia politica con il nostro sindaco viste le numerose foto e articoli che compaiono in rete. L’ultimo è di poche settimane fa.
 
 
 
 
Peraltro lo stesso avvocato ha già  ricevuto altri incarichi negli anni passati, uno di oltre 11.000 euro, e in particolare quello del 2015 dove si da atto, correttamente, che siccome l’importo era superiore alla soglia di riferimento dei 4000 euro era stata effettuata la procedura comparativa della migliore offerta economicamente vantaggiosa a seguito della quale il professionista si era aggiudicato l’incarico.
 
 
Probabilmente è solo una coincidenza ma quasi tutti gli incarichi di importo superiore ai 4000 euro sembrerebbero essere stati assegnati proprio a costui.
 
L’art. 4 del d.lgs. n. 50/2016, Nuovo Codice degli Appalti, prevede che l’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, debba avvenire nel rispetto di diversi principi tra i quali: concorrenza, non discriminazione, economicità, trasparenza e pubblicità.
 
E’ evidente, come scrive l’ANAC nel 2017, che l’affidamento diretto si pone come procedura in deroga rispetto ai principi della concorrenza e non discriminazione che implicano sempre e comunque una procedura competitiva, sia pur informale.
 
Se esiste un regolamento comunale, successivo al Nuovo Codice degli Appalti, che prevede che per incarichi sopra i 4.000 euro debba essere effettuata una procedura comparativa, l’affidamento dell’incarico non sembrerebbe essere poi così trasparente.
 
Questo, come i precedenti affidamenti, non sembra rispondere neanche al principio di economicità perché quantomeno è sempre stata preclusa la possibilità di assegnare l’incarico ad un altro professionista  per un importo inferiore.
 
A nostro avviso esisterebbe anche un altro principio, non codificato da nessuna norma ma sempre auspicabile e da doversi sempre osservare, ed è quello dell’ ”opportunità”, della convenienza sociale, visti i rapporti politici che legano il sindaco e il professionista.
 
Rapporti che avrebbero dovuto sconsigliare la scelta di quel professionista.
 
Ora ci domandiamo come mai sembrerebbe non essere mai stato rispettato quanto stabilito dal regolamento comunale per il conferimento degli incarichi legali di importo sopra la soglia dei 4.000 euro visto che sono stati conferiti solo sulla fiducia.
 

 
Come mai non si è rispettato quanto disposto dall’art. 36 co.2 del Nuovo Codice degli Appalti che consente l’affidamento diretto a legali per importi inferiori a 40.000 euro solo a seguito di adeguata motivazione, e neanche seguito il parere dell’ANAC?.
 
I Consiglieri di opposizione
 



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