● – SENTENZA IMPORTANTE: I CINGHIALI GLI DEVASTANO IL RACCOLTO, LA PROVINCIA LO DEVE RISARCIRE PER 12MILA EURO - Succede a Tuscania - Toscanella - 2018


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● – SENTENZA IMPORTANTE: I CINGHIALI GLI DEVASTANO IL RACCOLTO, LA PROVINCIA LO DEVE RISARCIRE PER 12MILA EURO

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Fonte: TusciaWeb
 
Il giudice civile: "L'ente è responsabile dei danni da fauna selvatica" - L'avvocato Giuseppe Potestio: "Sentenza importante che tutela gli agricoltori".
 
“La Provincia è responsabile dei danni da fauna selvatica”. E il giudice del tribunale civile di Viterbo rigetta il ricorso dell’ente di via Saffi che si era opposto al risarcimento da 12mila euro in favore di un imprenditore agricolo a cui i cinghiali avevano devastato il raccolto. “È imputabile alla provincia di Viterbo – scrive il giudice Federico Bonato nella sentenza – la responsabilità per i danni da fauna selvatica essendo rinvenibile una diretta e autonoma gestione della fauna selvatica da parte della provincia che si è tradotta in un concreto potere di amministrazione dei rischi di danni a terzi, con potere di adozione di misure atte a prevenire tali danni e autonomo potere di ricognizione, quantificazione e liquidazione dei danni da fauna selvatica”.
 
Palazzo Gentili si era opposto al provvedimento del 2013 del tribunale di Viterbo secondo il quale l’ente provinciale avrebbe dovuto risarcire per 11mila 898 euro il proprietario di un terreno sito nelle campagne di Piansano, a cui i cinghiali avevano devastato quasi 100 ettari di grano. L’uomo, spiega la sentenza, “dal 2005 a oggi aveva avanzato istanze in via amministrativa alla provincia di Viterbo per ottenere il risarcimento, e dal 2006 al 2008 gli era stata liquidata solamente una percentuale dell’intero danno stimato dall’amministrazione”. Quel credito per l’imprenditore agricolo aveva inoltre “natura alimentare, non godendo di altro reddito di diversa provenienza”. Se non dal raccolto del suo campo. “Il danno subito – prosegue la sentenza – aveva carattere straordinario per diffusione e gravità, come si evince dalla perizia estimativa redatta da un geometra. Non si sarebbe verificato un danno così esteso se la provincia avesse posto in essere le attività utili a limitare lo stesso, come ad esempio l’apposizione di recinzioni idonee a contenere la fauna all’interno delle aree protette”.
 
La provincia, dal canto suo, si chiama fuori da “ogni responsabilità per i danni causati dalla violazione degli obblighi nella tutela della fauna”. Responsabilità che, secondo l’ente, facevano invece “capo esclusivamente alla regione che aveva delegato alle province le sole funzioni amministrative di istruttoria e gestione del fondo (per i risarcimenti, ndr). Dal 2006 al 2008 – spiega la provincia – con propri funzionari aveva accertato e quantificato i danni provocati dalla fauna selvatica all’agricoltura ed effettuato gli opportuni sopralluoghi in seguito alle richieste avanzate dai privati. Aveva provveduto a erogare le somme sulla base della disponibilità del fondo istituito e finanziato annualmente dalla regione, ma il fondo non era stato sufficiente a coprire l’intero ammontare dei danni valutati e pertanto aveva provveduto a indennizzare i richiedenti in base a una percentuale del danno stimato e che la carenza della somma costituente il fondo era imputabile esclusivamente alla regione”.
 
Ma nel più classico degli scarica barili, la regione rimanda tutto al mittente. “La responsabilità per i danni da fauna selvatica va ascritta esclusivamente alla provincia – tuonano dalla romana via Cristoforo Colombo -. Pur essendo la regione l’ente proprietario della fauna, spetta alla provincia l’applicazione delle concrete funzioni amministrative e di gestione della stessa”.
 
Infine è il giudice del tribunale civile di Viterbo a fare chiarezza. “La responsabilità per i danni da fauna selvatica è attribuita alla provincia, e l’utilizzo ai fini risarcitori di fondi trasferiti dalla regione Lazio non ha incidenza sull’attribuzione della responsabilità all’amministrazione provinciale, trattandosi di questione economica meramente interna agli enti. La colpa della provincia di Viterbo è presunta altresì dall’insufficienza dell’attività di gestione svolta, essendo nota all’amministrazione la situazione di particolare criticità caratterizzante il terreno dell’imprenditore agricolo, atteso quanto riferito dai testimoni escussi e in particolare dal dirigente del settore agricoltura, caccia e pesca all’epoca dei fatti della provincia di Viterbo che ha confermato che il terreno, insistendo immediatamente al di fuori della riserva, è area dove ‘i cinghiali si sono moltiplicati in maniera esponenziale e dunque in generale le attività di difesa delle colture si sono dimostrate inefficaci’.
 
La qualificazione dell’indennizzo per i danni da fauna selvatica è stata congruamente periziata dalla provincia di Viterbo, che ha provveduto alla liquidazione dell’intero importo ingiunto nel decreto opposto – prosegue il giudice -. Pertanto, accertata la pretesa dell’imprenditore agricolo e la responsabilità della provincia di Viterbo per i danni da fauna selvatica, è confermato il decreto ingiuntivo opposto”. Dal valore di 11mila 898 euro a favore del proprietario del terreno.
 
Soddisfatto l’avvocato Giuseppe Potestio, che da anni assiste l’imprenditore agricolo nella causa. “Questa sentenza rappresenta un precedente importante nella giurisprudenza del nostro tribunale in materia di danni da fauna selvatica, che va nella direzione di una maggiore tutela degli agricoltori che di produzione agricola vivono in quanto loro unico fonte di sostentamento – dice il legale -. È il risultato di una battaglia che porto avanti da anni e che intendo proseguire nell’interesse dell’intera categoria degli agricoltori”.
 



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