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*-* DAL SITO laleggepertutti.it: “PARCHEGGI A STRISCE BLU E STRISCE BIANCHE: ALTERNATI, MA NON TROPPO”

Pubblicato da in Dal Web · 25/11/2014 12:27:00
 
Il Comune è libero di imporre solo soste a pagamento nelle zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta, nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.
 
Come ormai noto, la Cassazione è sempre stata dell’idea che le multe sulle strisce blu sono illegittime quando il Comune non abbia predisposto, in aree adiacenti, spazi adibiti alla sosta libera. Insomma, strisce blu strisce bianche devono alternarsi, affinché l’utilizzo dei parcheggi a pagamento non diventi un business (o meglio, una speculazione) per l’amministrazione ai danni degli automobilisti e delle moderne difficoltà a trovare uno spazio libero dove lasciare il mezzo (leggi: “Come non pagare le multe sulle strisce blu” e “Strisce blu: come far annullare la multa. Necessaria l’ordinanza comunale”).
 
Ma una ordinanza di ieri della stessa Cassazione [1] potrebbe rivoluzionare il quadro sino ad oggi tracciato. Difatti, secondo la Suprema Corte, il Comune può istituire aree di parcheggio con disco orario in zone particolarmente trafficate anche se attigue a zone blu. Purché dettagli adeguatamente la sua scelta discrezionale [2]. In pratica, il fatto che la strada è “satura” legittima la predisposizione di strisce solo blu, ossia a pagamento. La sentenza esplicita che con questo aggettivo deve intendersi che la domanda di posti è strutturalmente inferiore all’offerta, anche perché su quella via si trovano importanti «attrattori di traffico» (come per esempio tanti uffici pubblici).
 
Cosa prevede la legge
L’amministrazione comunale può, in determinati casi, derogare alla regola generale che prevede l’istituzione, nelle immediate vicinanze di una zona blu, di stalli di sosta senza limitazione di alcun genere. Infatti, il codice della strada specifica che questo obbligo non sussiste:
 
– nelle zone a traffico limitato,
 
– nelle aree pedonali,
 
– nei centri storici di particolare importanza e
 
– nelle altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta, nelle quali sussistano esigenze condizioni particolari di traffico......continua....>>
 



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